Informazioni utili   /   Diritto Civile   /   Recupero crediti

  Il Ricorso per Decreto Ingiuntivo

Pubblicato il 24/08/2021 10:41

Il procedimento di ingiunzione, detto anche ricorso per decreto ingiuntivo o procedimento monitorio, è regolato dagli artt. 633 e segg. del codice di procedura civile e costituisce una forma speciale e abbreviata del normale processo di cognizione cui spesso si ricorre per il recupero crediti allorchè in via stragiudiziale non si sia riusciti ad ottenere lo spontaneo pagamento da parte del debitore.

Differisce da un giudizio ordinario per come strutturato atteso che all’accertamento contenzioso è sostituita una cognizione sommaria, inizialmente senza contraddittorio, con la quale si giunge ad un decreto di condanna avverso il quale il debitore ha facoltà di opporsi. Solo con l’opposizione viene ad instaurarsi il contraddittorio che dunque rimane solo un’ipotesi eventuale.

Il ricorso va depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace o del Tribunale in composizione monocratica che sarebbe competente in via ordinaria (art. 637 cpc) corredato di tutti i documenti comprovanti il proprio diritto.

Può chiedere e ottenere un decreto ingiuntivo (art. 633 cpc):

  • chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili;
  • chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata;
  • gli avvocati, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari e chiunque abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, per il pagamento di onorari dovuti per le loro prestazioni;
  • i notai ed altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata, per onorari o rimborsi di spese.

Il giudice provvede, inaudita altera parte, in base ai documenti allegati: se ritiene fondata la domanda pronuncia decreto col quale ingiunge all’altra parte di pagare al ricorrente la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose richieste, nel termine di quaranta giorni (art. 641 cpc), con l’avvertimento espresso che nello stesso termine potrà essere proposta opposizione e che, in mancanza di questa, si procederà ad esecuzione forzata. Se ritiene non sufficientemente giustificata la domanda, Il Giudice può ordinare al ricorrente l’integrazione dei documenti. Se il ricorrente non vi provvede o, comunque, se la domanda non è accoglibile, il giudice rigetta il ricorso con decreto motivato. Il decreto di rigetto non pregiudica, però, la possibilità di riproporre la domanda, in via ingiuntiva o in via ordinaria; infatti, essendo stato pronunciato senza contraddittorio, il decreto non dà luogo al giudicato e non è impugnabile, nemmeno per Cassazione ex art. 111 Cost.. Ricorrendone i presupposti, il giudice può immediatamente concedere la provvisoria esecuzione al decreto (art. 642).

Il decreto, insieme col ricorso, deve essere notificato all’ingiunto, e dalla data di notifica decorre il termine per l’opposizione e per il pagamento. Il decreto diviene inefficace se non è notificato entro 60 giorni dalla pronuncia se deve avvenire nel territorio della Repubblica, 90 giorni negli altri casi (art. 644) ma domanda può essere sempre riproposta successivamente. L’opposizione dell’ingiunto L’opposizione è il mezzo con cui l’ingiunto, che ritenga ingiusta la condanna, impugna il decreto instaurando così il contraddittorio e aprendo di fatto un giudizio a cognizione piena.

L’opposizione si propone con atto di citazione davanti allo stesso ufficio cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto stesso (art. 641) o in quello diverso se l’intimato non risiede in Italia. Il giudizio si svolge nelle forme ordinarie, ma i termini per la comparizione sono ridotti alla metà. Nel corso del giudizio, il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria del decreto, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione (art. 648 cpc) ovvero concedere l’esecuzione provvisoria parziale limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali. Può altresì concedere la provvisoria esecuzione quando la parte che la chiede offra idonea cauzione (art. 648 comma II cpc). Il Giudice può sempre sospendere, in presenza di gravi motivi e su istanza dell’opponente, l’esecuzione provvisoria disposta al momento dell’emanazione del decreto (art. 649 cpc).

Se l’opposizione è proposta fuori termine o se l’opponente non si è costituito, il giudice — su istanza del ricorrente — dichiara esecutivo il decreto (che così acquista valore di sentenza passata in giudicato): tale dichiarazione di esecutività impedisce una nuova opposizione o il proseguimento di quella proposta (art. 647 cpc). Se l’opposizione è rigettata integralmente — con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva — il decreto acquista efficacia esecutiva (art. 653 cpc). Se l’opposizione è accolta integralmente il decreto viene revocato. Infine se l’opposizione è accolta parzialmente, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta (articolo 653 cpc.).

Per quanto attiene ai procedimenti di ingiunzione innanzi al Giudice di Pace, per il quale non è ancora attivo il "Processo Civile Telematico", il nostro Studio - oltre a poter garantire un'assistenza legale "tradizionale" su tutto il territorio nazionale eventualmente con domiciliazione presso partners qualificati e di comprovata esperienza - potrà anche predisporre e recapitare al Cliente un fascicolo contenente il ricorso e tutte le istruzioni affinché lo stesso - in perfetta autonomia ma con il costante supporto telefonico dell'Avvocato cui avrà conferito l'incarico giudiziale - possa provvedere in proprio al deposito e alle attività successive (estrazione copie conformi, notifica, richiesta formula esecutiva). Tutto, come immaginabile, con drastico abbattimento dei costi di gestione.

Per qualsiasi informazione apri senza impegno una richiesta di assistenza.