Il Patrocinio a Spese dello Stato, più comunemente conosciuto come "Gratuito Patrocinio", consente anche ai non abbienti di farsi assistere da un avvocato di fronte all'autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa o tributaria. Ciò significa, più semplicemente, che se un cittadino non ha i mezzi farsi assistere in giudizio da un avvocato, a pagare il compenso di quest'ultimo sarà lo Stato.
ATTENZIONE: Il Patrocinio a Spese dello Stato riguarda esclusivamente l'assistenza prestata in giudizio e quella stragiudiziale propedeutica all'instaurazione dello stesso. In tutti gli altri caso l'attività stragiudiziale rimane a carico del Cliente.
Possono accadere al Patrocinio a Spese dello Stato:
Condizione per essere ammessi al patrocinio a spese dello stato è quella di essere titolari, in linea generale, di un reddito annuo imponibile, secondo l’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad € 11.746,68. In ambito penale, detta soglia è aumentata di € 1.032,91 per ogni familiare a carico.
Nel calcolo rientra il reddito percepito dal richiedente e quello dei familiari conviventi. In altre parole occorre verificare la capacità economica del richiedente nel suo complesso, tant’è che vengono ricompresi anche eventuali assegni di mantenimento e il Reddito di cittadinanza.
Per taluni reati l'accesso al gratuito patrocinio è sempre escluso: si tratta di delitti relativi all'evasione fiscale o alla criminalità organizzata (qualora il richiedente sia stato condannato con sentenza passata in giudicato).
Di contro, ai sensi dell'art. 76, comma 4ter, DPR n. 115/2002 ci sono reati per i quali è sempre possibile avvalersi del patrocinio a spese dello Stato:
Per accedere al Gratuito Patrocinio, l'interessato deve presentare apposita "istanza di ammissione" al Consiglio dell'Ordine degli avvocati presso il tribunale competente per il processo.
Per qualsiasi chiarimento apri, senza alcun impegno, una richiesta di assistenza.